Il decreto impone inoltre di predisporre soluzioni di emergenza finalizzate alla ricerca, al soccorso e all’assistenza degli animali in caso di catastrofi o incidenti.
Il decreto modifica la Legge quadro sulla protezione civile ridefinendo la protezione civile come l’attività svolta per prevenire i rischi collettivi inerenti a gravi incidenti o catastrofi, per mitigarne gli effetti e per proteggere e prestare soccorso a persone, animali e beni in pericolo quando si verificano tali situazioni.
Le attività comunali di protezione civile comprenderanno ora la pianificazione di soluzioni di emergenza, che copriranno la ricerca, il soccorso, l’assistenza e il sostegno, nonché l’evacuazione, l’accoglienza e l’approvvigionamento degli animali all’interno del comune, oltre allo svolgimento di esercitazioni.
Legame emotivo
Come ha spiegato il Primo Ministro Luís Montenegro durante un dibattito all’Assemblea della Repubblica ad aprile, la ragione di questa modifica legislativa è il legame emotivo che le persone condividono con gli animali; tale legame a volte porta gli individui a rifiutarsi di evacuare le proprie abitazioni durante emergenze o situazioni di pericolo «perché non riescono ad accettare che questo aspetto non venga preso in considerazione».
Il decreto aggiunge la pianificazione di soluzioni di emergenza, finalizzate alla ricerca, al soccorso, all’assistenza, all’evacuazione, all’accoglienza e al rifornimento degli animali, agli obiettivi fondamentali della protezione civile.
Il decreto modifica la composizione della Commissione nazionale per la protezione civile. Questo organo di coordinamento affianca il Governo in questo ambito e comprende un rappresentante per la salute e il benessere degli animali nominato dalla Direzione Generale per gli Affari Alimentari e Veterinari (DGAV). Modifica inoltre la composizione delle commissioni distrettuali di protezione civile per includervi un rappresentante per la salute e il benessere degli animali che sarà nominato dalla DGAV.
Protezione civile comunale
Viene inoltre modificata la composizione dei comitati comunali di protezione civile per includere un rappresentante dell’autorità sanitaria veterinaria comunale, nonché rappresentanti di enti legalmente costituiti e riconosciuti dal comune, coinvolti nelle operazioni di ricerca e soccorso, risposta alle emergenze, assistenza, evacuazione, accoglienza o approvvigionamento degli animali.
Attraverso una modifica al Sistema integrato di protezione civile e di operazioni di soccorso, la normativa modifica la configurazione del teatro delle operazioni; in precedenza, questo comprendeva una zona di incidente, una zona di supporto e una zona di concentrazione e riserva (dove si trovano i punti di transito).
Il teatro delle operazioni comprende ora una quarta zona, ovvero una zona di accoglienza e concentrazione degli animali, dove vengono temporaneamente stazionati i mezzi e le risorse disponibili e dove viene mantenuto un sistema di supporto logistico per l’accoglienza, il salvataggio e il triage degli animali.









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